Il disabile che al momento dell’acquisto di una autovettura non presenta la documentazione al venditore per poter fruire dell’Iva agevolata al 4% (in luogo del 22%) non perde necessariamente l’incentivo. È possibile produrre i documenti anche successivamente, a patto che il disabile abbia già avviato il procedimento per richiederli e i presupposti per ottenere il beneficio siano verificati alla data dell’acquisto del veicolo. Per esempio, possono essere desumibili dal certificato della Commissione medica locale. Tutto questo è stato chiarito dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 69 del 1° febbraio 2021).
Nel caso in cui il cliente non presenti la documentazione all’atto dell’acquisto, il venditore è comunque tenuto ad applicarein prima battuta l’Iva ordinaria. Ma può emettere una nota di variazione in diminuzione al ricevimento della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti alla data dell’acquisto dell’autovettura.
Resta fermo che la nota di credito può essere emessa solo entro un anno dalla cessione; in alternativa, il venditore può richiedere il rimborso entro due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione (articolo 30-ter del DPR 633/1972).
La platea dei soggetti interessati è ampia e comprende i disabili con ridotte o impedite capacità motorie a condizione che i veicoli siano appositamente adattati; i soggetti non vedenti o non udenti; i soggetti con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento e, infine, i disabili con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. L’acquisto del veicolo può essere effettuato anche da un familiare, se il disabile è a suo carico fiscalmente.
I veicoli oggetto dell’incentivo sono le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo e gli autoveicoli specifici nuovi o usati, rispettivamente lettera a), c) e f) del comma 1 dell’articolo 54 del Dlgs 285/1992 (il Codice della strada). Tali veicoli devono avere cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina (anche ibrido) e 2.800 se con motore diesel (anche ibrido) oppure potenza non superiore a 150 kiloWatt se con motore elettrico.
Sono agevolabili anche le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, definiti dalle lette b), c) e f) del comma 1 dell’articolo 53 del Codice, con le medesime limitazioni sulla cilindrata e la potenza massima. Ma in questo caso la platea è un po’ più ristretta rispetto agli autoveicoli: sono esclusi i non vedenti e i non udenti.
È altresì richiesto che il beneficiario non abbia già acquistato nel quadriennio precedente un altro veicolo con la stessa agevolazione, salvo furti e demolizioni risultanti dal Pra. Quest’ultima condizione potrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Tra la documentazione da fornire vi è il certificato della Commissione medica attestante la condizione di disabilità e per i disabili psichici o mentali anche il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento. In aggiunta, per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione, serve la patente di guida speciale e la prescrizione degli adattamenti. Infine, nel caso dell’acquisto da parte del familiare, occorre anche una copia della dichiarazione dei redditi.
di Stefano Sirocchi